Art. 15.
(Termine per adempimenti conseguenti
al reato).

      1. Quando il fatto contestato riguarda attività sottoposte ad autorizzazioni o controlli dell'autorità amministrativa, le attività volte ad eliminare le conseguenze dannose o pericolose sono effettuate previa informazione dell'autorità competente, e in conformità all'autorizzazione amministrativa, se richiesta dalla legge.
      2. L'imputato, o la persona giuridica cui sia contestato l'illecito ai sensi del titolo VII del libro I del codice penale, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado possono chiedere al giudice delle indagini preliminari un termine fino a sei mesi per realizzare gli adempimenti cui il codice penale condiziona l'esclusione di particolari tipi di sanzione, o l'ammissione all'oblazione. Per adempimenti particolarmente complessi il termine può essere fissato fino a un anno. Il corso della prescrizione è sospeso dalla data della presentazione della domanda a quella della scadenza del termine concesso dal giudice.